Aggiornamento del Registratore di Cassa alla Lotteria degli Scontrini “Istantanea”
A seguito delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini “istantanea”, l’Agenzia delle Entrate
– per velocizzare il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato, che memorizzano e
trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri,
– ha disposto le modalità di adattamento e le nuove specifiche tecniche a cui dovranno adeguarsi i RT (Registratori Telematici).
L’aggiornamento dei dispositivi, da effettuare entro il 2/10/2023, permette di generare un codice bidimensionale (QRcode) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea.
Si ricorda che per le spese di adeguamento, il decreto “Aiuti-quater” ha previsto un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ciascun RT/server RT) di € 50.
All’interno dei provvedimenti presi per contrastare l’evasione fiscale la L. 232/2016 (come modificata dal DL n. 119/2018, dal DL n. 124/2019 e dalla L. n. 178/2020), ha introdotto la possibilità:
per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia
che (al di fuori dall’esercizio di attività di impresa/professione) effettuano acquisti di beni/servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi di partecipare all’estrazione a sorte di premi effettuata nell’ambito di una lotteria nazionale (cd. “lotteria nazionale degli scontrini”).
L’art. 18, co. 4-bis, L. n. 79/2022 (di conversione del DL n. 36/2022) ha modificato il comma 540 dell’art. 1,
della citata L. n. 232/2016 prevedendo che per partecipare all’estrazione è necessario che gli interessati a partecipare procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
su propri rapporti di credito o debito bancari;
su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio prevedendo anche una lotteria “istantanea”, con verifica immediata della vincita.
Per poter attuare detta “lotteria istantanea”, il Provv.18/01/2023 ha debitamente aggiornato il Provv. 28/10/2016, che regolamenta le caratteristiche dei Registratori di cassa telematici, i quali dovranno essere conseguentemente aggiornati entro il prossimo 2 ottobre.
Lotteria istantanea non ancora operativa.
Si evidenzia che:
- ad oggi, la “Lotteria istantanea” non risulta ancora operativa, né è stata fissata una “data di partenza”; è, infatti, necessaria l’approvazione del Provvedimento interdirettoriale (di ADM ed AdE) che ne definisca sia la decorrenza che le regole di attuazione.
- il citato Provv. 18/01/2023 ha, tuttavia, fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli RT dovranno risultare aggiornati.
Aggiornamento del Registratore Telematico
Con il Provv. 18/01/2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:
- per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione,
- il Registratore telematico (o il relativo Server RT) deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode), i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche (versione 11).
N.B.: in particolare il sistema lotteria istantanea prevede un servizio “rilascio codici”, richiamabile dal dispositivo RT/Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza. In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che:
– tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a €. 1
– e pagati interamente in modalità elettronica
devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alla lotteria.
É pertanto approvato un nuovo layout del documento commerciale.
Analogamente a quanto previsto per la lotteria degli scontrini “differita” e il relativo codice lotteria:
° la produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale (ciò riguarda non solo il caso di acquisti nell’ambito dell’attività esercitata – posto che ciò viete la partecipazione alla lotteria – ma anche, ad esempio, la volontà di detrarre una spesa sanitaria).
Il predetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.
Lotteria Differita
La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali, mensili, annuale) ma si aggiunge alla stessa.
È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria “differita”.
In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.
Dati da trasmettere
Oltre ai dati identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria degli scontrini
ad estrazione differita sono:
– denominazione del cedente/prestatore;
– identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
– identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
– data e ora del documento;
– importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo
pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
– codice lotteria del cliente.
Credito d’Imposta spettante
Si rammenta che per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche l’art. 8, DL n. 176/2022 (c.d. “Decreto
Aiuti-quater”), riconosce
- ai commercianti al minuto o altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
- un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Il credito d’imposta è stato disciplinato dal Provv. del 23/06/2023. La relativa disciplina è riassunta di seguito:
Credito Imposta spettante | 100% della spesa sostenuta (massimale 50 € per ciascun strumento) |
Modalità di pagamento | Pagamenti tracciabili: Assegni, bancari e postali, circolari e non, addebito diretto (es: “pagamenti preautorizzati” o “Rid”), bonifico, bancario o postale, bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambiari), altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in c.c. |
Modalità di utilizzo | – in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline), – a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui: ✓ la fattura (relativa all’adattamento del RT) è stata registrata (per i contribuenti forfettari si fa solo riferimento al requisito che segue), ✓ ed è stato pagato (con modalità tracciabile) il relativo corrispettivo. Codice tributo “7032” (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023 ) Il credito non è soggetto: – né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU), – né a quelle di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni “orizzontali”). |
Aspetti reddituali | Va indicato a quadro RU del Mod. Redditi 2024 (per il periodo d’imposta 2023, di “maturazione” del credito) e delle successive dichiarazioni dei redditi fino ad esaurimento. La norma istitutiva non disciplina il regime fiscale del credito d’imposta; dunque il credito d’imposta risulterà imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap. |