L’ordinamento tributario non prevede alcuna norma specifica che disciplini il trattamento
iva delle prestazioni di supervisione.
Parimenti, l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa in modo ufficiale sull’argomento.
Diagnosi e cura o formazione del professionista?
In assenza pertanto di una normativa specifica e di un parere dell’Amministrazione
Finanziaria, per poter valutare l’assoggettamento o meno ad iva delle prestazioni di
supervisione è necessario valutare se le prestazioni in oggetto possano rientrare nella
casistica di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18 della Legge Iva che introduce l’esenzione da
iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.
L’Agenzia delle Entrate ha inquadrato e precisato quali sono le prestazioni clinico-sanitarie
che rientrano nella predetta esenzione con la Circolare N. 4/E del 28/01/2005: sono state
definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni dirette alla diagnosi, cura e, nella misura possibile, guarigione di malattie e problemi di salute in genere.
Lo scopo principale deve essere “tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone“.
Rileva pertanto la natura oggettiva delle prestazioni, indipendentemente dal soggetto al quale vengono fatturate: ad esempio, le prestazioni fatturate da un professionista Psicologo ad un ospedale/ente per conto del quale effettua sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati, sono comunque esenti da iva pur non fatturate direttamente al paziente finale.
Trattamento Iva diverso a seconda della finalità e natura della prestazione
In questo ambito, le prestazioni di supervisione possono avere trattamenti differenti a
seconda della finalità e della natura della prestazione sottostante.
E’ utile distinguere, a tal fine, l’attività di supervisione in due aree:
a) supervisione intesa come colloquio/parere tra due Psicologi finalizzata a sottoporre ed
analizzare il caso reale di un cliente/paziente;
b) supervisione intesa come formazione e supporto ad operatori di varia natura di enti o
comunità o società ecc..
Nell’ambito della casistica sub a), il trattamento iva sembra rientrare nel campo
dell’esenzione poiché l’oggetto del confronto tra i due colleghi Psicologi è il reale caso
specifico di un paziente, e detto consulto ha come scopo quello di fornire strumenti ed
elementi per poter compiere la prestazione finale sul paziente stesso, che ha di certo
natura clinico-sanitaria.
La prestazione resa ha come oggetto la salute del paziente finale.
Si ravvisa in tal senso la natura clinico-sanitaria anche della prestazione di supervisione quale consulto, pur non essendo svolta direttamente nei confronti del destinatario finale-paziente. Si tratta in sostanza di una prestazione intermedia e propedeutica, che si lega strettamente alla più generale consulenza clinico-sanitaria ed estrinseca una connessione diretta alla gestione del paziente.
Nell’ambito invece della casistica sub b), le supervisioni svolte nei confronti di operatori di
diversa natura, dipendenti di enti o ospedali o comunità ecc… non appaiono quali
prestazioni direttamente individuabili a favore di un destinatario finale, con una natura
necessariamente e sempre legata allo scopo sanitario.
Qui sembra inquadrarsi più spesso una fattispecie di formazione e supporto progettuale al
personale che a sua volta opera genericamente con i clienti/pazienti, e in tal senso la
prestazione di supervisione così definita dovrebbe invece essere assoggettata ad iva.
L’attività svolta in questo caso non sembra inquadrarsi come attività diretta alla tutela,
mantenimento o ristabilimento della salute di una persona, con una diretta connessione tra
la prestazione resa dallo Psicologo e il benessere psico-fisico di un determinato soggetto
destinatario, ma pare piuttosto inquadrarsi nell’ambito di un’attività di supporto e
coordinamento ai membri di un’equipe, ossia un’attività di preparazione e formazione.
Le diverse interpretazioni e i dubbi in merito alla questione in analisi, derivano dal fatto che
le supervisioni tra colleghi su casi reali (sub a) a volte sono parte integrante del percorso
formativo dello Psicologo, e in tal senso il confine tra natura clinica e natura formativa della
prestazione si assottiglia o si può confondere.
Allo stesso modo le supervisioni sub b) in alcuni casi hanno di certo natura formativa o
progettuale e di supporto organizzativo, ma in altri casi possono avere natura strumentale
all’espletamento di un servizio di cura diretta alla salute della persona.
La supervisione in quest’ottica assegna allo Psicologo un ruolo diretto nella gestione
psico-emotiva di un paziente o dei suoi familiari, pur non interagendo direttamente con gli
stessi, ma offrendo una lettura relazionale alle casistiche portate dagli operatori che
lavorano col paziente.
L’intervento dello Psicologo è rivolto qui in via indiretta al paziente, poiché agisce sugli
operatori curanti o, in alcuni casi, sui familiari.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Come detto, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa ufficialmente
sull’argomento.
Nell’ambito di un accertamento in materia di iva in capo ad un professionista Psicologo di
qualche anno fa, l’Ufficio contestava l’esenzione iva applicata sulle prestazioni di
supervisione agli operatori di enti, che in base all’incarico sottostante appariva più di
carattere “organizzativo e formativo”.
Peraltro, nei documenti del fascicolo del contenzioso tributario che ne è scaturito, l’Ufficio
ammetteva la possibilità che anche le supervisioni sub b) potessero in alcuni casi avere
natura clinico-sanitaria e potessero pertanto essere considerate esenti, purché l’incarico
professionale lo spiegasse in modo chiaro e anche la descrizione delle prestazioni in
fattura non fosse genericamente “supervisione” ma fosse maggiormente dettagliata,
evidenziando l’aspetto clinico-sanitario (es. “supporto psicologico all’attività di assistenza domiciliare al malato…”).
L’Ufficio ammetteva pertanto la casistica delle supervisioni esenti da iva.
Peraltro nel caso in analisi si trattava solo di supervisioni ad operatori e non vi erano
fatture emesse per supervisioni tra colleghi (sub a); nessuna indicazione è stata fornita in
quella sede dall’Ufficio al trattamento iva di queste prestazioni.
(Parere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia)