Cos’è una HOLDING
Una holding company, in Italia conosciuta semplicemente come “holding”, è una società finanziaria che detiene partecipazioni o quote di altre società controllate sulle quali esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale.
La struttura che si viene a creare con la costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo (chiamata anche parent) e al di sotto di essa si trovano le società figlie o controllate (subsidiary).
Per differenziare le varie tipologie di holding, è utile innanzitutto distinguere tra due modelli:
- Le holding pure o finanziarie: sono holding che hanno come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate e non svolgono alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi.
- Le holding impure o miste (dette anche operative): società holding che, insieme all’attività di gestione finanziaria, portano avanti attività industriali o commerciali.
Esistono inoltre:
- Le investment holding, vale a dire holding che acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza però dover controllare e gestire il capitale delle società figlie.
- Le holding gestorie o settoriali, che possono avere sia natura finanziaria sia natura operativa, e che riuniscono società con business strategicamente interdipendenti (ad esempio quelle operano in settori complementari) al fine di gestirle in modo sinergico.
- Le subholding, tipicamente di natura finanziaria, che si interpongono tra una società capogruppo e le varie società figlie operanti nello stesso settore. Nei gruppi più grandi non è raro che l’attività della holding venga esercitata tramite una o più subholding.
- Le holding di famiglia, holding i cui soci sono membri della stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore (o dei fondatori), il quale conferisce alla holding le proprie quote o azioni detenute nelle società operative subsidiary, che possono quindi essere gestite in modo unitario e accentrato. Questa tipologia di holding è particolarmente importante in Italia, dove è in assoluto la più diffusa. Il tessuto economico e produttivo italiano è infatti in gran parte costituito da imprese a guida familiare, e moltissime di queste sono di piccola o media dimensione (le cosiddette PMI). La costituzione di una holding di famiglia risulta essere una valida soluzione al sempre più attuale problema del passaggio generazionale. I vantaggi risiedono soprattutto nella possibilità di gestire il passaggio riducendo al minimo le conflittualità familiari, che sono spesso causa di rallentamenti – se non addirittura di paralisi – dell’attività. Pianificare il trasferimento di capitale e responsabilità gestionale di un’azienda attraverso lo strumento della holding consente ad esempio di separare gli interessi di quanti – tra gli eredi – siano realmente interessati e pronti ad affrontare una gestione attiva dell’impresa, da quelli di chi guarda ai soli redditi derivanti dalla detenzione di quote o azioni, ma non è in grado o non vuole partecipare alle scelte di amministrazione.
Perché una holding? Utilità e benefici
Creare una holding può far realizzare alcuni importanti obiettivi, che in particolare riguardano:
- lo sviluppo e la diversificazione del business;
- l’apertura a soggetti terzi;
- la tutela del patrimonio aziendale;
- la risposta a necessità di ordine produttivo e commerciale;
- la risposta a necessità di ordine finanziario;
- l’ottimizzazione fiscale e previdenziale;
- la pianificazione del passaggio generazionale.
1) Sviluppo e diversificazione del business
Attraverso la costituzione di una holding, un imprenditore ha la possibilità di allargare il proprio business, estendendone le attività anche in settori complementari o vicini. Ciò è utile soprattutto in un momento storico, come questo, caratterizzato dal susseguirsi di grandi cambiamenti all’interno dei sistemi economici e produttivi e dall’espandersi sempre più rapido dei mercati.
La nascita di una holding può essere connessa, inoltre, all’opportunità di partecipare finanziariamente alle prime fasi di sviluppo di start-up promettenti, acquisendone azioni o quote che verranno poi cedute, solo in un secondo momento – cioè una volta che suddette start-up avranno raggiunto il successo – a realtà di dimensione maggiore o con maggiori risorse.
2) Tutela del patrimonio aziendale
Una delle principali ragioni per le quali si pensa alla costituzione di una holding è quella di proteggere il patrimonio aziendale, mettendolo al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori e in generale preservandolo da vicende personali, familiari, successorie e fiscali.
Gli strumenti di protezione patrimoniale a disposizione di un’impresa italiana sono molti (il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, gli atti o vincoli di destinazione, la polizza assicurativa e altri). La holding, tuttavia, non solo consente di tutelare il patrimonio da creditori terzi, dalle banche o dal fisco, bensì permette anche di amministrarlo e gestirlo in modo efficiente.
Di particolare rilievo è, in questo senso, la cosiddetta holding di famiglia, molto presente in Italia. Essa è utile non solo come forma di salvaguardia del patrimonio dell’impresa-famiglia, ma anche come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari.
3) Gestione del passaggio generazionale
Come visto al punto precedente, creare una holding può essere la soluzione al problema del passaggio generazionale, vale a dire quel processo al termine del quale il capitale e la gestione di un’impresa vengono trasferiti dai fondatori ai successori con il fine di garantire la continuità dell’impresa stessa.
Talvolta questo processo risulta particolarmente difficile, soprattutto quando non era stato precedentemente pianificato o quando non tutti gli eredi hanno attitudini e capacità imprenditoriali. Una holding consente invece di frazionare l’impresa di famiglia in diverse e specifiche attività, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede. Ad esempio si può destinare ad un figlio la gestione di una società produttiva e a un altro quella di una società commerciale, o ancora si possono coinvolgere solo alcuni figli nell’attività operativa, compensando gli altri con la detenzione di quote (senza quindi dotarli di alcun ruolo direttivo). In questo modo, la strategia del gruppo continuerebbe comunque ad essere gestita in modo unitario e coerente, poiché la governance rimarrebbe in capo alla holding.
4) Necessità di ordine produttivo e commerciale
Nel caso – per la verità molto frequente – in cui una sola famiglia sia proprietaria di più società che, pur non operando nello stesso settore, risultano ugualmente complementari e interconnesse, può essere conveniente creare una holding in grado di indirizzarle verso una politica comune.
Attraverso la cessione del controllo delle diverse società operative alla holding è infatti possibile razionalizzarne la gestione e determinare una strategia unitaria per l’intero gruppo, mantenendone accentrata la proprietà.
Se le società in esame dovessero essere numerose e le attività coinvolte particolarmente diversificate, è comunque possibile utilizzare delle subholding di settore, guidate da soggetti specializzati nello specifico campo d’interesse. La società capogruppo avrà la responsabilità di coordinare le altre dettando loro un indirizzo comune, mentre le società figlie si occuperanno della gestione operativa.
5) Necessità di ordine finanziario
Le società di proprietà di una stessa famiglia possono avere esigenze di carattere finanziario molto diverse, non solo in termini di capitale disponibile, ma anche di tempistiche. Ad esempio le principali risorse e necessità finanziarie delle società componenti il gruppo potrebbero non concentrarsi nella stessa parte dell’anno, oppure una società potrebbe incorrere in difficoltà finanziarie laddove un’altra potrebbe al contempo ritrovarsi con un eccesso di liquidi.
Con l’utilizzo di un contratto di cash pooling, la holding può svolgere la funzione di “tesoriere”, accentrando tutta la liquidità del gruppo e mettendola a disposizione della società operativa che di volta in volta ne avrà bisogno, senza che questa debba quindi accedere al credito bancario. In questo modo si andranno ad annullare tutti quei vincoli e costi che il ricorso al sistema bancario comporta per le imprese.
Per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti, inoltre, la presenza di una holding garantisce l’indubbio vantaggio di avere una maggiore credibilità agli occhi del sistema bancario. Prendiamo per esempio il caso di una società operativa che avesse bisogno di risorse finanziarie per sviluppare la propria attività: in questa circostanza la banca sarà certamente più incline a concedere il prestito alla holding (che a sua volta lo metterà a disposizione della società controllata) potendo questa dare maggiori garanzie di solvibilità e stabilità.
6) Ottimizzazione fiscale e previdenziale
La holding è un valido strumento di pianificazione tributaria in quanto consente di usufruire di alcuni speciali regimi di tassazione agevolata (ad esempio quello della Participation Exemption), nonché di attuare particolari strategie di allocazione che consentano una distribuzione degli utili ottimizzata e più efficiente dal punto di vista del prelievo fiscale.
Elencati sinteticamente i motivi per i quali può essere utile costituire una holding, passiamo ora ad analizzare nel dettaglio quali vantaggi essa offre dal punto di vista fiscale, previdenziale, finanziario e amministrativo.
I vantaggi fiscali
I principali vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una holding sono:
- 1/ La possibilità di usufruire del regime della Participation Exemption (PEX)
- 2/ L’utilizzo del consolidato fiscale
- 3/ L’Iva di gruppo
- 4/ La possibilità di utilizzare i finanziamenti infragruppo
- 5/ Lo sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi.
1/La Participation Exemption (PEX)
La Participation Exemption, abbreviata in “PEX”, è stata introdotta con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, attuativo della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 e contenente la riforma dell’imposizione sul reddito delle società (spesso ricordata come “riforma Tremonti”).
Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 87, le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni da parte di un soggetto IRES concorrono in misura minima alla formazione del reddito imponibile – essendo infatti esenti al 95% – a condizione però che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti. Questi riguardano, tra le altre cose, il periodo di possesso delle partecipazioni (almeno dodici mesi di possesso ininterrotto prima della cessione) e la residenza fiscale della società partecipata. Sono infatti esclusi i Paesi “a fiscalità privilegiata”, vale a dire quelle nazioni comunemente definite “paradisi fiscali” poiché assoggettate a regimi di tassazione estremamente bassi o addirittura nulli.
Possono invece godere del regime PEX tutti i soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Nello specifico, si tratta delle società di capitali (S.p.A.; S.a.p.A.; S.r.l.), delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), delle società di armamento e degli enti pubblici e privati diversi dalle società (inclusi i trust, i consorzi e le associazioni non riconosciute).
Non si applica, invece, alle persone fisiche, agli investitori istituzionali, alle società semplici e a tutti gli enti ad esse equiparati.
L’agevolazione garantita dalla PEX consiste essenzialmente in una considerevole detassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni, come quelle che avvengono, ad esempio, tra società controllate e holding.
La ratio della norma risiede nella necessità di coordinare la tassazione delle società, impedendo il verificarsi di una doppia imposizione sulla stessa capacità economica (obiettivo che in precedenza era raggiunto tramite il sistema del credito d’imposta).
Accanto al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze, il legislatore ha altresì previsto l’indeducibilità delle minusvalenze per le medesime partecipazioni. Anche le minusvalenze sono pertanto divenute, a seguito della riforma, fiscalmente irrilevanti.
Per quanto riguarda il caso delle holding, l’art. 87, comma quinto, detta delle disposizioni specifiche, prevedendo che
“per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante”.
Tanto per le holding “pure”, quanto per le holding “operative”, i due requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) dell’art.87 – quindi la residenza fiscale e l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale – devono essere rispettati dalle società partecipate (le sub-holding) e non dalla partecipante.
Riassumendo, per ciò che riguarda le holding, il regime della participation exemption rileva in presenza delle seguenti condizioni:
- possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
- classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale in un Paese che non abbia regime fiscale privilegiato da parte delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding;
- esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 Tuir.
2/ Il consolidato fiscale
Il consolidato fiscale è un particolare regime fiscale che consente alle società di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario (riunendo, nel caso delle holding, la tassazione delle società controllate con quella della capogruppo).
In sostanza tramite lo strumento del consolidato fiscale viene determinata un’unica base imponibile, e quindi un unico importo da versare, per l’intero gruppo di imprese aderenti. Il gruppo ottimizza la sua gestione finanziaria: in questo modo, infatti, le società aderenti al consolidato possono compensare tra di loro i rispettivi crediti e debiti d’imposta.
Inoltre il regime del consolidato fiscale offre ulteriori opportunità come ad esempio la possibilità di trasferire i cespiti tra le società del gruppo in sospensione d’imposta.
La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale è disciplinata agli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Ai fini dell’esercizio del consolidato fiscale, si distinguono la “società controllante” (quella che effettua il consolidamento) e le “società controllate” (quelle incluse nel consolidato). La prima deve possedere una partecipazione rilevante in ogni società controllata che intenda aderire al consolidato. La normativa considera “rilevante” una partecipazione nella misura in cui consista in almeno il 50% del totale, sia in termini di maggioranza di voti in assemblea ordinaria, sia in termini di partecipazione agli utili.
Sono escluse dalla possibilità di accedere al consolidato tutte le società che già usufruiscono della riduzione dell’aliquota IRES, quelle che hanno optato per il regime di trasparenza o per quello di tonnage tax, nonché le società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.
Come stabilito all’articolo 118, primo comma, l’esercizio dell’opzione
“comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.”
Tale importo è poi rettificato per effetto delle variazioni di consolidamento di cui all’art. 122.
Va detto infine che non tutte le società presenti nel gruppo sono tenute ad aderire al consolidato: la scelta di esercitare l’opzione è rimessa infatti ad ognuna di esse singolarmente.
3/ Iva di gruppo
Un’altra agevolazione prevista per le holding è quella data dalla disciplina dell’Iva di gruppo, introdotta con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (noto come “Decreto Iva”) in particolare all’art. 73 comma 3, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. del 13 dicembre 1979 (poi parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2017).
In base a questa disciplina, la società controllante concentra su di sé tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni periodiche dell’Iva (mensili o trimestrali) e al conguaglio di fine anno, in modo da compensare le eventuali posizioni creditorie con quelle debitorie.
Con l’opzione dell’Iva di gruppo le imprese tra loro collegate possono infatti costituirsi come gruppo unico ed essere considerate congiuntamente, come fossero un unico contribuente, nei confronti del fisco (solo ai fini Iva).
Il gruppo opererà sotto un’unica partita Iva e come unico soggetto fiscale, di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra le imprese che ne fanno parte non saranno considerate operazioni rilevanti ai fini dell’imponibile Iva.
In altre parole ancora, le operazioni interne al gruppo non saranno soggette ad Iva, mentre quelle verso soggetti esterni si considerano poste in essere dal gruppo e non dalla singola impresa che le ha effettuate.
All’Iva di gruppo sono ammesse, in veste di società controllanti, le società di capitali e gli enti diversi dalle società, mentre le società controllate possono essere società di capitali o di persone. La controllante deve però possedere azioni o quote per più del 50% del loro capitale.
4/ I finanziamenti infragruppo
Un altro interessante risultato conseguibile attraverso l’utilizzo di una holding è quello di poter razionalizzare la funzione finanziaria attraverso il coordinamento-accentramento della pianificazione operativa e/o strategica delle società partecipate.
I finanziamenti infragruppo sono generalmente realizzati nei gruppi di società in cui non sia stato formalizzato l’accentramento della tesoreria tramite un accordo di cash pooling. La società controllata può utilizzare i finanziamenti messi a disposizione della Holding con l’agevolazione fiscale che sugli interessi attivi non si applica la ritenuta se si tratta di società a partecipazione diretta.
5/ La tassazione agevolata sui dividendi
Un altro vantaggio dato dalla creazione di una holding è quello di poter agire come “società cassaforte”, accentrando tutti i dividendi delle società controllate e quindi concentrando nelle sue mani la gestione finanziaria dell’intero gruppo.
L’imponibilità degli utili, grazie alla PEX, è ridotta al 5%, e in taluni casi si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi distribuiti, ovvero quando si tratta di holding estere costituite in paesi dell’Unione europea. Ciò è possibile nel rispetto della disciplina prevista dalla “Direttiva Madre-Figlia” (Direttiva n. 90/435/Cee, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 136/1993) e, in alcune situazioni, dalle Convenzioni internazionali. Questo riguarda tutti i dividendi percepiti dalla holding, che rispettano tutti i requisiti Pex, sia da controllate italiane che estere. L’unica eccezione è data dai dividendi distribuiti da società controllate residenti nei paesi a fiscalità privilegiata (Paesi Black list), in questi casi la tassazione del dividendo è piena.
Per questa ragione, l’utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale. Ad esempio una holding di partecipazioni tedesca può ricevere dividendi in esenzione di imposta da una sua società controllata italiana.
Attraverso questo sistema di trasferimento dei dividendi agevolato, la holding potrà poi decidere come gestire la liquidità accentrata: se reinvestirla nelle società controllate o se, ad esempio, distribuirla ai soci.
I vantaggi Previdenziali
La costituzione della società Holding azzera completamento il pagamento dell’Inps Artigiani o Commercianti. Il possesso della partecipazione della società controllata da parte della Holding fa decadere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti ex articolo 1, comma 203, L. 662/1996 perché vengono meno i requisiti necessari per mantenere l’obbligo, ed in particolare:
1/Essere titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
2/ Avere la piena responsabilità dell’impresa o assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
3/ Partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Per cui la cessione delle quote di partecipazione alla Holding annulla immediatamente l’obbligo del pagamento dei contributi Inps nella Gestione Artigiani o Commercianti.
I vantaggi finanziari
Tra i vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding, va senz’altro menzionata la possibilità di razionalizzare l’assetto finanziario dell’intero gruppo ad essa sottoposto.
Come abbiamo già visto, attraverso la holding è possibile gestire in maniera ottimale le disponibilità finanziarie delle diverse società controllate, accentrandole in capo ad un unico soggetto giuridico (la società capogruppo) secondo un accordo di cash pooling.
Con questo termine si indica infatti l’accentramento di tutte le risorse finanziarie (tanto i flussi in entrata quanto i flussi in uscita) di un gruppo presso un’unica società (detta pooler), la quale gestirà la liquidità e i pagamenti di tutte le altre (partecipants).
Tramite questo meccanismo una società del gruppo può trasferire il suo eccesso di liquidità ad un’altra che invece ne ha bisogno, senza che quest’ultima debba ricorrere al credito bancario, notevolmente più costoso.
Per attuarlo sarà necessario realizzare un sistema di conti correnti comprendente un conto “centrale” (pool account) e tanti conti “periferici” quante sono le società del gruppo che intendano partecipare.
Gli schemi di gestione del cash pooling sono essenzialmente due:
- “a saldi compensati” (notional cash pooling): in questo caso ogni società che partecipa all’accordo ha un proprio conto corrente aperto; i conti di ciascuna società potranno andare a debito purché il saldo complessivo di tutti i conti sia positivo o pari a zero. Non vi sono movimentazioni dei saldi dei conti bancari appartenenti alle società incluse nel sistema: la compensazione è infatti solo “virtuale”, non “fisica”. La sua gestione è quindi operativamente meno complessa. Va detto, però, che il notional cash pooling non è sempre riconosciuto dagli ordinamenti giuridici: in Italia, ad esempio, la sua applicazione è ostacolata, pur nell’assenza di norme che lo vietano espressamente.
- “a saldi zero” (zero balance system): una singola società del gruppo, generalmente la controllante (definita in questo caso pooler) è titolare di un conto corrente nel quale vengono accentrate tutte le operazioni contabilizzate e i saldi dei conti correnti delle altre società. La liquidità presente nei conti periferici viene quindi quotidianamente – di norma a fine giornata – riversata nel conto corrente centrale; all’inizio di ciascun giorno tutti i conti presenteranno quindi un saldo effettivo uguale a zero. Dal punto di vista gestionale è più complesso rispetto al notional cash pooling, poiché prevede l’effettiva movimentazione della liquidità dai conti correnti delle società partecipanti a quello centrale, da realizzarsi sulla base di specifici contratti stipulati in precedenza. Il cash pooling zero balance è comunque il modello maggiormente conosciuto e utilizzato in Italia.
I vantaggi di gestione
I benefici connessi alla creazione di una holding riguardano anche l’aspetto gestorio, in particolar modo perché questa garantisce il raggruppamento e il consolidamento della proprietà del gruppo.
Anche le funzioni e i servizi comuni alle diverse società controllate possono essere accentrati, aumentandone così l’efficienza e allo stesso tempo riducendone i costi.
Infine gli eventuali dissidi tra i soci possono essere contenuti e risolti più facilmente al livello della capogruppo, senza ostacolare l’attività delle società operative; allo stesso modo si possono gestire, eliminando o comunque riducendo i conflitti, la cessione di quote o il passaggio generazionale.
La tassazione della holding
Abbiamo già visto come la creazione di una holding rappresenti una delle migliori strategie di pianificazione fiscale per semplicità ed efficacia.
L’aliquota IRES per le società di capitali è fissata di norma al 24%, ma è possibile optare – rispettando alcune condizioni richieste per legge – per il regime della trasparenza fiscale.
Il sistema della trasparenza fiscale, disciplinato agli artt. 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che il reddito di una società sia tassato imputando gli utili o le perdite generate dalla società direttamente in capo ai soci, ognuno dei quali ne risponde in proporzione alla quota che possiede.
Mentre nel regime ordinario è tassata la società che ha prodotto il reddito, in questo caso il reddito è attribuito ai singoli soci. L’opzione della trasparenza fiscale può essere conveniente quando i soci hanno posizioni fiscali favorevoli – ad esempio se possono usufruire di spese detraibili e crediti d’imposta personali – e se il risultato che ne consegue è quello di un risparmio sulle imposte dovute.
Più alto sarà il reddito imponibile della società, minore diverrà la convenienza del regime della trasparenza. Infatti, l’IRES delle società è proporzionale al reddito, mentre la distribuzione del reddito tra i soci comporta una tassazione individuale con un’aliquota IRPEF mediamente più bassa. Allo stesso modo è sconsigliabile aderire alla trasparenza fiscale quando i soci non sono numerosi o hanno altri redditi rilevanti.
Come si costituisce una holding
La holding si costituisce per atto pubblico. Uno degli elementi fondamentali della sua costituzione riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello di governance secondo cui strutturarla.
Una holding potrà avere la veste giuridica di:
- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
I requisiti legali della holding
A seconda del Paese in cui si sceglie di costituirla, la holding deve rispettare una serie di requisiti legali. Generalmente, nella maggior parte delle giurisdizioni, è richiesto che:
- la capogruppo detenga più del 50% dei diritti di voto nelle sue controllate;
- la capogruppo sia un membro della controllata e abbia il diritto di nominare e rimuovere la maggioranza dei membri della società controllata;
- la capogruppo controlli, in base a specifici accordi con gli altri azionisti, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea della controllata.
Inoltre è necessario che la holding provveda alla redazione di uno statuto e alla scelta del proprio codice di attività (codice Ateco). In alcuni Paesi lo statuto è sottoposto ad alcuni vincoli di forma e di contenuto, così come sono previste alcune indicazioni obbligatorie nella definizione del codice di attività.
La scelta relativa alla denominazione della società è invece del tutto discrezionale: non è infatti neanche obbligatorio che si faccia riferimento, nel nome, alla sua natura di holding.
Per le imprese di piccole dimensioni il consiglio che lo Studio Berton & Partners suggerisce è quello di creare una Holding che funga da società immobiliare all’interno della quale conferire beni immobili, beni immateriali di valore, partecipazioni delle società operative e denaro proveniente dai dividendi delle società partecipate.
Il principale vantaggio è dato dalla possibilità di riscuotere i dividendi e tassarli al 1,2%. Difatti la Holding permette di accentrare tutti i dividendi delle partecipate ad una quasi totale detassazione evitando la tassazione del 26% prevista nel caso di quote possedute da persona fisica. La società Holding sconta l’Ires del 24% ma i dividendi riscossi dalle società partecipate sono esenti per il 95% per cui ad esempio se la società Holding A srl incassa un dividendo di 100 dalla sua controllata B srl viene tassato solo il 5% e quindi il 24% di Ires su 5 da come risultato 1,2.
Quindi è possibile trasferire alla Holding tutti gli utili derivanti dalle società operative ad una tassazione veramente irrisoria, ma questi flussi finanziari devono essere reinvestiti nelle attività della holding giacché nel momento in cui dovessero essere distribuiti di soci persone fisiche costituirebbero ulteriori dividendi ed in questo caso la tassazione tornerebbe piena.
L’altro innegabile vantaggio, non di minore importanza, è l’azzeramento del pagamento dei contributi Inps Artigiani o Commercianti, come sopra evidenziato.
La materia è complessa e delicata, lo Studio Berton & Partners per mezzo dei suoi Professionisti esperti e preparati è felice di mettersi al Tuo fianco per pianificare la soluzione che meglio si confà al Tuo caso al fine di permetterti, con meccanismi leciti e legittimi, un considerevole risparmio fiscale e contributivo.