Gli affitti brevi sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del D.L. 50/2017.
Gli affitti brevi: cosa sono
La legge definisce gli affitti brevi “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Le caratteristiche degli affitti brevi
All’interno della definizione di affitti brevi sono contenuti tutti gli elementi distintivi di tale tipologia contrattuale cui prestare attenzione:
- Destinazione dell’immobile: la norma richiede l’uso abitativo dell’immobile e quindi riguarda tutti gli immobili facenti parte della categoria catastale del gruppo A (esclusi A/10 – Uffici e studi privati);
- Durata uguale o inferiore ai 30 giorni: tale termine va considerato per ogni singola pattuizione contrattuale, fermo restando che se la durata delle locazioni che intervengono in un anno tra medesime parti eccede i 30 giorni, occorre provvedere agli adempimenti connessi alla registrazione del contratto;
- Soggettività del locatore: l’avente titolo (proprietario, sublocatore o comodatario) deve essere una persona fisica che destini non più di quattro immobili alla locazione breve, tale numero di immobili è quello che consente che l’attività esercitata possa considerarsi al di fuori della sfera imprenditoriale (norma introdotta a partire dal 2021 dall’art. 1, co 595, L. 178 del 30/12/2020);
- Modalità per la locazione: la persona fisica può agire direttamente o tramite intermediari immobiliari o piattaforme telematiche che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta:
- Servizi accessori: la normativa parla esplicitamente della possibilità di inserire nell’offerta di locazione breve alcuni servizi quali la pulizia dei locali e/o la fornitura di biancheria il cui ricavato, se non offerto separatamente, verrà assoggettato allo stesso regime fiscale previsto per le locazioni brevi.
Cedolare secca o Tassazione ordinaria
Il D.L. 50/2017 ha introdotto la possibilità per i locatori di aderire al regime fiscale della cedolare secca con aliquota del 21%. La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e offre, quale ulteriore vantaggio, quello di non applicare imposte di bollo e di registro al contratto di locazione che, si ritiene da redigere in forma scritta pur in assenza di obblighi di registrazione.
Se il locatore non sceglie esplicitamente tale regime i redditi provenienti dalle locazioni brevi saranno assoggettati a tassazione ordinaria con aliquote proporzionali.
Novità della legge di bilancio 2024
La novità contenuta nella legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 63, L. 30 dicembre 2023 n. 213) riguarda il mantenimento dell’attuale aliquota di tassazione al 21% solo per il primo immobile che il locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi, con aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per gli eventuali ulteriori immobili destinati ad affitti brevi (dal secondo al quarto).
Esempi pratici
Alcuni esempi numerici potrebbero contribuire a chiarire gli impatti delle nuove norme.
Esempio 1: persona fisica che ha aderito al regime di tassazione “cedolare secca” ed è proprietaria di 6 immobili, di cui 4 destinati alla locazione breve secondo le disposizioni previste dal D.L. 50/2017 e due locati a studenti universitari con contratti a canone concordato (L. 431/1998):
- primo immobile destinato alla locazione breve, da identificare, aliquota di tassazione al 21%
- secondo, terzo e quarto immobile destinati alla locazione breve, aliquota di tassazione al 26%
- primo e secondo immobile locati a canone concordato, aliquota di tassazione al 10%.
Esempio 2: persona fisica che ha aderito al regime di tassazione “cedolare secca” ed è sia proprietaria di 4 immobili sia usufruttuaria di 2 immobili, di cui 5 destinati a locazione breve secondo le disposizioni previste dal D.L. 50/2017 e uno a destinazione abitativa locato in regime ordinario (4 + 4):
- primo immobile di proprietà locato in regime ordinario, aliquota di tassazione al 21%
- decadenza dal regime di tassazione previsto dal D.L. 50/2017, per superamento del numero massimo di immobili da destinare a locazione breve (2^, 3^, 4^ immobile di proprietà + 1^ e 2^ immobile locato in qualità di usufruttuario). In questo caso l’attività è da considerare svolta in forma imprenditoriale e richiede l’apertura di una posizione IVA e la presentazione di dichiarazione SCIA per l’apertura dell’attività (cfr Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 373 del 10 settembre 2019).
Le imprese, ancorché individuali, non possono aderire al regime di tassazione della cedolare secca.
Il caso AirBnB: la ritenuta del 21%
L’articolo 5 del DL 50/2017 ha posto a carico degli intermediari residenti e non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino direttamente i canoni e i corrispettivi legati ai contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni/corrispettivi l’onere di operare in qualità di sostituti di imposta trattenendo una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.
La legge di Bilancio 2024 dispone che la ritenuta sia sempre da effettuarsi a titolo di acconto.
Recente è il pronunciamento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha confermato la legittimità di tale previsione normativa in risposta all’appello presentato dal portale Airbnb, recependo peraltro le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione del 22 dicembre 2022 – causa pregiudiziale C-83/21).
La vicenda che opponeva l’Agenzia delle Entrate e il noto portale al quale si contestava la mancata applicazione della ritenuta del 21 % su canoni e corrispettivi riscossi dal 2017 al 2021 si è conclusa a metà dicembre con il pagamento al Fisco italiano di 576 milioni di euro e con l’annuncio del portale di non volersi rivalere sui proprietari per le imposte in precedenza non versate.
Istanza telematica, comunicazione dati catastali, attribuzione
Ulteriori novità che impatteranno sul settore delle locazioni brevi sono quelle previste dal D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito con modifiche dalla L. 191 del 15/12/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/10/2023.
Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili
I soggetti che locheranno unità immobiliari a destinazione abitativa mediante contratti di locazioni brevi dovranno comunicare, mediante istanza telematica, su un portale destinato a diventare una Banca Dati nazionale gestita dal Ministero del Turismo i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione e la sussistenza per i locatori dei requisiti richiesti dall’articolo 7 del Decreto e cioè che tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Il CIN – Codice identificativo nazionale univoco per affitti brevi
Il Ministero del Turismo assegnerà un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni unità immobiliare che dovrà:
- essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura oggetto di locazione breve, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
- essere sempre citato negli annunci di locazione ove pubblicati e/o comunicati sia dalle persone fisiche locatrici sia dagli eventuali soggetti che esercitino per loro conto attività di intermediazione immobiliare e/o di gestione di portali telematici.
Le sanzioni
L’impianto sanzionatorio è piuttosto corposo e prevede multe pecuniarie:
- da 800 a 8.000 euro per chi proponga per la locazione breve un immobile privo di CIN;
- da 500 a 5.000 euro per chi non indichi il CIN attribuito negli annunci di locazione con la sanzione immediata della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato;
- da 600 a 6.000 euro per unità immobiliari proposte in locazione prive dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 7;
- da euro 2.000 a euro 10.000 per gli esercenti attività in forma imprenditoriale che non abbiano richiesto la SCIA per l’inizio dell’attività.
Nel Decreto vengono poi prese in considerazioni disposizioni specifiche da attuare in ambiti comunali e/o regionali che abbiano già introdotto una normativa di attribuzione di codici identificativi specifici per immobili o strutture destinate ad affitti brevi.
Come richiedere il CIN per affitti brevi
Tramite la piattaforma digitale a supporto della BDSR accessibile all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/, il locatore o il soggetto titolare della struttura ricettiva può richiedere l’assegnazione del CIN presentando un’apposita istanza effettuando l’accesso tramite la propria identità digitale (SPID o carta di identità elettronica).
Dopo avere accettato l’informativa sulla privacy, il sistema presenta l’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale e permette di segnalare se la propria struttura non è censita attraverso un modulo che viene inviato alla propria Regione di appartenenza che dovrebbe provvedere entro 30 giorni alla verifica dei dati inseriti e all’eventuale aggiornamento.
Sei dati sono corretti, l’utente può seguire la procedura guidata proposta sul sito, integrando le informazioni mancanti. Al termine della procedura la piattaforma invierà una e-mail di avvenuta creazione del CIN.
Anche i cittadini non proprietari di strutture ricettive potranno accedere alla piattaforma per verificare l’esistenza di uno specifico CIN associato alla struttura ricettiva in un’ottica di trasparenza e tutela del turista.
Le disposizioni previste dal D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito con modifiche dalla L. 191 del 15/12/2023, si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche – BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le comunicazioni vanno effettuate entro il 2 novembre 2024.