Reddito e TFM dell’amministratore

Breve vademecum sull'inquadramento del compenso all'amministratore e sul corretto riconoscimento del Trattamento di Fine Mandato.

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Il Reddito dell’amministratore

Il reddito derivante dall’attività di amministratore può:
1) rientrare fra i redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50.1 c-bis. La società dovrà provvedere a:

  • redigere il cedolino paga operando le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuando gli eventuali conguagli a fine anno (le addizionali vengono trattenute in sede di conguaglio);
  • versare le ritenute fiscali entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
  • versare i contributi Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza del compenso;
  • redigere modello CUD a scadenza.

2) rientrare nell’ambito dell’attività professionale svolta dall’amministratore titolare di partita iva in quanto connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata. La società dovrà provvedere a:

  • operare e versare la ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
  • rilasciare la certificazione delle ritenute operate a scadenza.

Secondo la C.A.E. n. 105/2001 e la R.M. 56/2002 il compenso dell’amministratore rientra nell’attività professionale quando l’attività di amministratore può essere considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata.

Si possono pertanto distinguere:
a) compensi corrisposti a professionisti per i quali la prestazione di amministratore rientra nell’oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti;
Iidd: r.a. 20%; Iva: sì ; Cassa previdenza: 4%;
b) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa: avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, geometri che amministrano piccole o medie aziende agrarie, periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche (L. 434/68), dottori agronomi e forestali che amministrano aziende agrarie, zootecniche e forestali (L. 3/76), agrotecnici che amministrano aziende agrarie, zootecniche, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende;
Iidd: r.a. 20%; Iva: sì; Cassa previdenza: 2% – 4% ;
c) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa;
Iidd: Irpef per scaglioni; Iva: no; Inps: soggetti a contributo;
d) compensi corrisposti ad amministratori non residenti;
Iidd: r.i. 30%; Iva: no; Inps: no.

Sono imponibili i compensi in natura corrisposti all’amministratore (Cass. Sez. 3, n. 832, 26/04/1994) e i compensi sotto forma di azioni sociali cedute a prezzo di favore (Cass. Sez. 3, n. 4802, 26/04/1994).

Il Trattamento di fine mandato dell’amministratore – TFM

È un’indennità che l’impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall’atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci.
In mancanza di specifiche previsioni fiscali o civilistiche, nella prassi, il trattamento di fine mandato si determina con riguardo alla capacità reddituale, o al volume d’affari o alla realtà operativa economica. L’indennità può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. Se il compenso dell’amministratore è conseguito nello svolgimento di un’arte o professione, la società non può riconoscere la corresponsione di un trattamento di fine mandato.

Se il diritto all’indennità risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto:

  • la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l’indennità al netto della ritenuta d’acconto del 20% (cir. 37/E 6/7/01) da versare all’Erario con cod. 1040;
  • l’indennità incassata dall’amministratore è soggetta ad Irpef con tassazione separata ai sensi dell’art. 17. L’A.E. provvede al ricalcolo dell’imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all’amministratore, l’aliquota dell’anno di pagamento.

Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con:
a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
b) estratto notarile della delibera assembleare;

c) autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
d) vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari;
e) notifica rituale del verbale di delibera all’amministratore stesso;
f) registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle Entrate (tassa fissa art. 10 Tariffa);
g) invio all’amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.
Si ritiene che possa valere come modalità di riconoscimento della data certa anche il deposito del verbale presso il Registro delle Imprese in occasione della nomina dell’amministratore.
L’indennità deve essere pagata all’amministratore alla cessazione dalla carica, indipendentemente dal fatto che venga poi rieletto.

Se il diritto all’indennità non risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto:

  • secondo l’A.E (R.M. 211/E/2008), per la società, l’indennità è deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento;
  • secondo parte della dottrina (vedi anche Leo Monacchi Schiavo ed. 99), la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza;
  • al pagamento, la società non opera la ritenuta del 20% ma rilascia il cedolino paga alla stregua del compenso corrente;
  • per gli amministratori, l’indennità Tfm è soggetta a tassazione ordinaria e ha lo stesso trattamento del compenso corrente (art. 54).
    Il Tfm è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps, entro il massimale contributivo (tenuto conto anche dei compensi correnti dell’anno) variabile di anno in anno.
    Secondo l’Inps (prot. 27/7265 del 15/3/02) il contributo previdenziale si calcola sull’importo dell’indennità al lordo della ritenuta fiscale 20%. La società dovrà in primo luogo determinare l’ammontare dei contributi dovuti e successivamente applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul Tfm diminuito della quota Inps a carico dell’amministratore (1/3).
    Sempre secondo l’Inps (anche se il punto è poco chiaro) in caso di polizza assicurativa se beneficiario è la società il contributo previdenziale si calcola sul Tfm al netto dei rendimenti finanziari, se beneficiario è l’amministratore detti rendimenti costituiscono compenso e pertanto vanno assoggettati a contributo.

Esigibilità – Secondo la tesi prevalente, ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto ed autonomo con la conseguenza:

  • che per ogni mandato (conferma/rielezione) occorre verificare il presupposto della data certa anteriore;
  • al termine di ogni mandato sorge il diritto ad esigere l’indennità.

La Polizza assicurativa per il TFM

La società può decidere di accantonare l’indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, che offre i seguenti vantaggi:

  • salvaguarda l’equilibrio finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere corrisposta l’indennità;
  • il capitale accantonato si rivaluta;
  • le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c..

Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l’amministratore.
Nella schematizzazione che segue si presume la sussistenza dei requisiti per la tassazione separata.

Beneficiario: LA SOCIETA’

I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell’attivo di bilancio.
Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al Conto Economico ed andranno a costituire un Fondo al passivo.
I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono iscritti a Conto Economico tra i proventi finanziari.
Tali proventi della polizza relativi a contratti stipulati dall’1/1/2001 non sono assoggettati ad alcuna ritenuta e sono tassati in capo alla società quali componenti positivi di reddito;

Alla liquidazione del Tfm, la società:

  • calcola i contributi Inps sull’importo del Tfm lordo corrisposto, trattenendo la quota di 1/3 a carico dell’amministratore;
  • liquida il Tfm spettante all’amministratore operando una ritenuta d’acconto del 20% sul totale del Tfm detratta la quota Inps (1/3) a carico dell’amministratore (Inps 15/03/02);
  • compila il mod. Cud indicando l’ammontare del Tfm negli appositi campi relativi alla tassazione separata;
  • inserisce nel Mod 770 l’ammontare del Tfm corrisposto e della ritenuta operata.

L’amministratore non inserisce l’importo nella dichiarazione dei redditi; l’Amministrazione Finanziaria provvederà direttamente a determinare l’imposta dovuta, con il criterio della tassazione separata, applicando l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all’amministratore l’aliquota dell’anno di pagamento.
In caso di morte la tassazione separata si applica in capo agli eredi.

Beneficiario: L’AMMINISTRATORE

I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell’attivo di bilancio.
Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al Conto Economico ed andranno a costituire un Fondo al passivo.
I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono corrisposti direttamente all’amministratore; si pone pertanto la questione della loro tassazione, in capo all’amministratore, quali compensi in natura.
I proventi della polizza sono assoggettati dalla Compagnia di Assicurazione ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi pari al 12,5% ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo (non si applica in caso di decesso dell’amministratore prima della fine del mandato).
Alla liquidazione del Tfm, la Compagnia assicuratrice liquida il capitale assicurato direttamente all’amministratore operando, per conto della società, una ritenuta d’acconto del 20% (spesso la compagnia versa le somme necessarie al pagamento della ritenuta alla società ed il netto all’amministratore ed è la società, in qualità di sostituto d’imposta, a pagare la ritenuta all’erario) sul totale del Tfm detratta la quota Inps (1/3) a carico dell’amministratore (Inps 15/03/02).

La società:

  • calcola i contributi Inps sul Tfm corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice comprensivo del rendimento finanziario (il punto è poco chiaro) e recupera la quota di 1/3 a carico dell’amministratore;
  • compila il mod. Cud indicando l’ammontare del Tfm negli appositi campi relativi alla tassazione separata;
  • inserisce nel Mod. 770 l’ammontare del Tfm corrisposto e della ritenuta operata.

L’amministratore non inserisce l’importo nella dichiarazione dei redditi; l’A.F. provvederà direttamente a determinare l’imposta dovuta, con il criterio della tassazione separata, applicando l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all’amministratore l’aliquota dell’anno di pagamento.
In caso di morte la tassazione separata si applica in capo agli eredi.

L’Assicurazione Infortuni, Malattia, Vita

È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito; la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni.
In assenza di detta correlazione, il premio pagato dalla società costituisce beneficio per l’amministratore ed il costo è deducibile secondo il principio di cassa, a titolo di compenso in natura purché regolarmente deliberato dall’Assemblea dei Soci.

Caso 1

Contraente: Società, che sopporta anche le spese.
Assicurato: Amministratore
Beneficiaria: Società

Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all’amministratore.
La società si garantisce sia da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni sia da eventuali oneri che potrebbe subire direttamente in conseguenza del verificarsi del rischio.

In caso di infortunio, l’indennizzo dell’assicurazione diviene reddito tassabile in capo alla società; l’eventuale danno richiesto e ottenuto dall’amministratore sarà costo deducibile per la società.

Al termine dell’esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l’esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.

Caso 2

Contraente: Società, che sopporta anche le spese.
Assicurato: Amministratore
Beneficiario: Amministratore

1) Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all’amministratore.
In caso di infortunio, l’assicurazione eroga l’indennizzo direttamente all’amministratore. Il risarcimento non costituisce beneficio tassabile in capo all’amministratore. Al termine dell’esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l’esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.
Si sottolinea l’importanza di strutturare il contratto in modo da poter dimostrare la stretta correlazione tra il rischio assicurato e il rischio cui si espone l’amministratore nello svolgimento del proprio incarico. In definitiva, la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni.
2) Se il rischio garantito non è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il premio pagato costituisce beneficio tassabile in capo all’amministratore ed il relativo costo è deducibile per la società secondo il principio di cassa.
E’ scorretta la pratica di inserire i premi tra i costi fiscalmente indeducibili per evitare di tassare il beneficio in capo all’amministratore; se si verifica il danno, nulla dovrà dichiarare l’amministratore né come beneficio né come eventuale introito del risarcimento.
Talvolta vengono proposte polizze infortuni “a tutto campo”, che coprono sia rischi aziendali che extra aziendali; sono facilmente contestabili dal Fisco; è opportuno stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali, deducibile per la società e non tassata in capo all’amministratore ed una per gli extra aziendali, deducibile per la società ma costituente reddito tassabile per l’amministratore.
Nel caso di un’unica polizza suddividere almeno il premio.

La Polizza “KEY MAN”

Poiché le prospettive aziendali e le attese reddituali sono spesso influenzate dalle qualità di una o più persone, le imprese possono assicurare il loro patrimonio umano stipulando apposite polizze così strutturate:

Contraente: Società, che sopporta anche le spese.
Assicurato: Uomo Chiave

Beneficiaria: Società

Deducibilità fiscale dei premi: i premi dovrebbero essere deducibili per competenza, a patto che contraente e beneficiario siano l’azienda stessa. Il costo chiaramente deve essere strettamente inerente al mandato e/o ruolo ricoperto dall’Uomo Chiave, con l’attività della Società.
Capitale assicurabile : nelle società di capitali non esiste alcun limite civile o fiscale, se non la congruità, mentre nelle società di persone il limite assicurabile è pari alla quota del valore patrimoniale della società spettante all’assicurato, nel momento della stipula della polizza.
Tassazione del capitale liquidato: le somme liquidate sono componenti positivi di reddito (art.88.3 a).