Il risparmio da autoconsumo
I vantaggi principali derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico sul proprio tetto non sono tanto i ricavi, ma risparmi generati dall’autoconsumo. Il risparmio derivante dall’autoconsumo ovviamente non è tassabile e non è soggetto ad alcun tipo di regime fiscale perchè è la riduzione dei prelievi di energia dalla rete e quindi la riduzione delle bollette elettriche.
L’energia autoconsumata nel momento della produzione, ovviamente, non assume rilevanza fiscale e non è soggetta a tassazione.
Ciò che invece è soggetto a tassazione è l’introito derivante dalla cessione dell’energia alla rete elettrica.
Nonostante ciò oggi, anche senza incentivi diretti, mettere il fotovoltaico procura ancora alcuni ricavi espliciti che, come tali, sono sottoposti ad un regime fiscale come qualsiasi altro introito economico. In altre parole: chi stipula col Gse (il Gestore dei Servizi Energetici) il contratto di “scambio sul posto” riceve dei bonifici direttamente sul conto corrente per l’energia immessa in rete e per l’energia venduta alla rete. Questi bonifici costituiscono reddito e per questo sono sottoposti a tassazione.
Attenzione, però. Qui bisogna fare un distinguo fondamentale sul regime fiscale dei ricavi del fotovoltaico.
Il regime fiscale nel caso in cui il titolare ha un contratto di scambio sul posto
Il titolare dell’impianto fotovoltaico in scambio sul posto riceve due tipi di bonifici:
- uno è il “contributo in conto scambio“(a) (che è un rimborso parziale delle bollette elettriche)
- l’altro è la (eventuale) “liquidazione delle eccedenze“(b). Cioé: se l’utente a fine anno ha immesso in rete più energia di quanta ne ha riprelevata per i propri consumi, il surplus viene pagato dal Gse come se fosse una vendita.
(a) Il regime fiscale sul “contributo in conto scambio” ricevuto dal Gse dipende dal tipo di utente:
- per gli utenti domestici con impianti sotto i 20 kw di potenza il contributo non assume rilevanza fiscale.
- per impianti commerciali e comunque tutti gli impianti sopra i 20 kw il contributo del gse assume rilevanza fiscale e per questo è sottoposto a tassazione completa, come qualsiasi altro reddito: in questo caso sul contributo si dovranno pagare sia le imposte dirette (Irpef, ires, …) sia l’IVA e dovrà essere emessa fattura.
(b) Il regime fiscale sulla “liquidazione delle eccedenze” eventualmente richieste dal titolare al Gse:
- per gli utenti domestici con impianti sotto i 20 kw di potenza l’ammontare ricevuto dal Gse assume rilevanza fiscale, ma non è necessaria la partita Iva e non è necessario emettere fattura. In questo caso si dovrà però dichiarare nella dichiarazione dei redditi la somma ricevuta sotto la voce “Altri redditi“. In questo caso la sole eccedenze vengono viste come se fossero una vendita (senza IVA) e per questo vengono dichiarate e tassate al pari del reddito del proprio lavoro.
La quota ricevuta va dunque a sommarsi al reddito abituale dell’utente e verrà sottoposta l’aliquota Irpef relativa al reddito complessivo percepito nell’anno solare. - per gli utenti con partita iva o comunque per tutti gli impianti commerciali o sopra i 20 kw in ogni caso dovrà essere emessa regolare fattura (Iva, dunque, più le altre imposte dirette).
Il regime fiscale nel caso in cui il titolare ha un contratto di “ritiro dedicato” (RID), cioè un contratto di vendita
In questo caso l’attività dell’impianto si configura sempre come attività commerciale a tutti gli effetti. Il ritiro dedicato è, infatti, la vendita di energia alla rete sfruttando i “prezzi minimi garantiti” definiti dall’Autorità per l’energia elettrica.
I proventi generati da questa attività di vendita sono in ogni caso tassati, ma anche qui cambia il regime fiscale (o meglio: il tipo di tassazione) in base al tipo di utente.
- per gli utenti domestici o comunque per impianti sotto ai 20 kw i proventi devono essere comunicati nella dichiarazione dei redditi sotto la voce “Altri redditi” perchè si aggiungono al reddito del proprio lavoro abituale. In questo caso vengono applicate le classiche imposte dirette (Irpef, …)
- per gli utenti che esercitano come attività commerciale o comunque per tutti quelli che hanno impianti sopra i 20 kw di potenza è obbligatorio emettere fattura. In questo caso, dunque, vengono pagate sia l’Iva che tutte le altre imposte dirette (Irpef, ecc..). Esattamente come qualsiasi altra attività commerciale.