In vista della prossima scadenza (prorogata al 12 giugno 2017 – con Comunicato dell’Agenzia delle Entrate), pare opportuno mettere a disposizione della clientela, e di tutti quanti vogliano usufruirne, una guida operativa che comprende anche gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia.
Premessa
L’art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:
- ha innovato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), stabilendo nuove regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuova versione dell’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
- ha introdotto l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122).
Le novità sopra descritte sono finalizzate a ridurre il VAT gap (“divario IVA”), ossia la differenza fra il gettito IVA atteso e quello effettivo, attraverso una più efficiente e tempestiva acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrà eseguire le relative attività di controllo.
Il successivo provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 ha approvato, fra l’altro:
- il modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- le istruzioni per la sua compilazione;
- le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica (aggiornate in data 12.5.2017 al fine di correggere alcuni refusi, come specificato nel documento “Variazioni alle specifiche tecniche fatture e corrispettivi”).
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, in data 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Cosa devi fare” > “Comunicazioni” > “Liquidazioni periodiche Iva” > “Faq”), le risposte a sedici domande frequenti (FAQ) riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Decorrenza
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (d’ora in avanti “Comunicazione”), introdotta a partire dall’1.1.2017, deve essere trasmessa:
- su base trimestrale;
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16.9 di ciascun anno.
Proroga al 12.6.2017 dell’invio relativo al primo trimestre 2017
A fine di agevolare l’effettuazione del nuovo adempimento, con il DPCM 22.5.2017 (pubblicato sulla G.U. 30.5.2017 n. 124) il termine di invio della trasmissione della prima Comunicazione, con riferimento al primo trimestre 2017, è stato prorogato dal 31.5.2017 al 12.6.2017.
Soggetti obbligati alla Comunicazione
L’art. 21-bis co. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presentazione della Comunicazione.
I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:
- gli esercenti attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- gli esercenti arti e professioni (art. 5 del DPR 633/72).
A titolo esemplificativo sono tenuti al nuovo obbligo, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:
- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
- ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2017 riferito al 2016:
– i soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72;
– i soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del DL 331/93) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
– i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
– i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
– le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
– i soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. “rappresentante fiscale leggero” (art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93), avendo effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 n. 398 (es. associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del “Mini one stop shop”, in sigla “MOSS”).
Soggetti esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA
Sono esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:
– i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72;
– i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
– i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
– i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
ESONERO PER ASSENZA DI DATI DA INDICARE PER IL TRIMESTRE NEL QUADRO VP
L’obbligo di invio della Comunicazione, per il trimestre interessato, non sussiste in assenza di dati da indicare nel quadro VP (es. contribuente che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), salvo che si debba dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).
A titolo esemplificativo, un soggetto passivo che liquida l’imposta mensilmente:
– può presentare la Comunicazione senza includere i moduli dei mesi privi di dati da indicare nel quadro VP, qualora non sussista un credito derivante dal mese precedente al quale dare evidenza;
– non è tenuto a presentare la Comunicazione se per tutti i mesi del trimestre (es. aprile, maggio e giugno) non ha dati da indicare nel quadro VP e non sussiste un credito da riportare dal mese precedente (es. marzo).
Struttura e contenuto del modello
Il modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, si compone:
– del frontespizio;
– di un modulo, composto dal quadro VP denominato “Liquidazioni periodiche IVA”, in cui devono essere riportati, fra l’altro, il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.
FRONTESPIZIO
Il frontespizio presenta due facciate:
– la prima facciata riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196;
– la seconda facciata contiene il codice fiscale del soggetto passivo IVA cui si riferisce la Comunicazione, alcuni dati generali, la firma del modello e l’impegno alla presentazione telematica.
QUADRO VP
I soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto (compilando l’apposito campo “Mod. N.” posto in alto a destra del quadro VP) per ogni liquidazione periodica IVA. Le situazioni che si possono verificare, a seconda della periodicità con la quale il soggetto passivo IVA liquida l’imposta, sono le seguenti:
Periodicità delle liquidazioni periodiche IVA | Moduli del quadro VP della Comunicazione da compilare |
---|---|
Mensile | Si compila un modulo per ogni mese compreso nel trimestre di riferimento (3 moduli per ciascuna Comunicazione). |
Trimestrale | Si compila un solo modulo per ogni Comunicazione. |
Mensile e trimestrale (in caso di contabilità separate) | Si presentano, salvo il particolare caso di anticipazione ai fini compensativi dell’imposta della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella del terzo mese di ogni trimestre solare: – un modulo per ogni mese incluso nella Comunicazione; – un modulo per il trimestre di riferimento. |
Casi particolari di compilazione
Le istruzioni al modello di Comunicazione forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione in presenza di casi particolari.
Soggetti passivi con liquidazioni trimestrali “per opzione”
I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n.542), devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza considerare eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale IVA (es. calcolo definitivo della percentuale di detrazione ai fini del pro rata). Tali soggetti, essendo tenuti al versamento dell’IVA dovuta per il quarto trimestre, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale IVA, non devono compilare i seguenti righi nella Comunicazione relativa al quarto trimestre:
– VP11 (crediti d’imposta);
– VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali);
– VP14 (IVA da versare o a credito).
I contribuenti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali, sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99 (trimestrali “per opzione”), sia ai sensi dell’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (trimestrali “per natura”), sono tenuti a compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.
Soggetti passivi con liquidazioni trimestrali “per natura”
I soggetti passivi trimestrali “per natura”, di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72, devono versare l’IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio).
Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo (art. 74 co. 4 ultimo periodo del DPR 633/7212) devono ricomprendere tali operazioni nella Comunicazione del trimestre di registrazione. A titolo esemplificativo, la fattura emessa in febbraio, ma registrata in aprile, deve essere ricompresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre, in quanto nello stesso è avvenuta la registrazione dell’operazione (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).
I contribuenti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali, sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99 (trimestrali “per opzione”), sia ai sensi dell’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (trimestrali “per natura”), sono tenuti a compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.
Soggetti passivi con contabilità separate
I soggetti passivi IVA che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata (art. 36 del DPR 633/72), devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Qualora tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (e, quindi, anche dalla Comunicazione), i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
Ciò premesso, ai fini della compilazione della Comunicazione, si devono distinguere due ipotesi:
– soggetto passivo IVA che tiene contabilità separate con la stessa periodicità (mensile o trimestrale):
la Comunicazione è unica e nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) sono riepilogate tutte le attività oggetto di contabilità separate;
– soggetto passivo IVA che tiene contabilità separate con periodicità diversa (mensile o trimestrale): la Comunicazione, in via generale, è unica con moduli distinti (mensili o trimestrali) con riguardo alle rispettive liquidazioni IVA. Qualora il soggetto passivo IVA anticipi, ai fini compensativi dell’imposta, la liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle.
La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall’ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.
I soggetti con contabilità separate che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all’altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita dalle istruzioni al modello di Comunicazione al primo trimestre dell’anno, ma applicabile anche con riferimento ai successivi mesi o trimestri dell’anno):
- credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2): da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
- credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
- credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
- credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).
Nel caso di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell’anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nel terzo e quarto punto della sequenza sopra illustrata. Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).
Soggetti passivi con contabilità presso terzi
I soggetti passivi IVA che affidano a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente (art. 1 co. 3 del DPR 23.3.98 n. 100).
Le istruzioni al modello di Comunicazione riportano il seguente esempio, riferito alla liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno). Il contribuente con contabilità presso terzi indica:
- per il periodo, il valore “05” nella casella mese;
- nel rigo VP2 l’ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel rigo VP3 l’ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.
Soggetti passivi con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive
Si premette che, a fronte di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti, ecc.), il soggetto dante causa:
– può estinguersi (es. la società incorporata in caso di fusione);
– oppure continuare a esistere (es. la società conferente in caso di conferimento di ramo d’azienda).
Le modalità di presentazione della Comunicazione sono differenti, in linea generale, a seconda che:
– il soggetto dante causa si estingua o continui a esistere, a fronte dell’operazione straordinaria o dell’altra trasformazione sostanziale soggettiva;
– il modello di Comunicazione interessato si riferisca al trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva, o all’ultimo trimestre conclusosi prima di quello in cui è avvenuta la suddetta operazione o trasformazione.
Modalità e termini di presentazione
Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
– direttamente dal soggetto passivo IVA;
– oppure tramite gli intermediari abilitati, quali dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori legali, CAF-imprese, ecc., comprese le società del gruppo (art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98).
La presentazione della Comunicazione può avvenire utilizzando:
– il software di compilazione “Ivp17” (e il relativo software di controllo) reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Home > Cosa devi fare > Comunicare dati > Liquidazioni periodiche IVA;
– altri software, reperibili sul mercato, purché il risultato ottenuto sia conforme alle regole fissate dalle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16.9 di ciascun anno.
Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.
La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per espressa disposizione di legge).
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA
La trasmissione tempestiva della Comunicazione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta è resa disponibile al contribuente:
– nel proprio Cassetto fiscale;
– nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
COMUNICAZIONI TRASMESSE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA
Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce quelle precedenti.
Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni trasmesse dopo la prima, anche oltre il termine di scadenza ordinario, per correggere errori od omissioni; anche in questo caso la Comunicazione successiva sostituisce quella precedente (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).
Messa a disposizione dei dati acquisiti e controlli dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), metterà a disposizione del soggetto passivo IVA (ovvero del suo intermediario), in base alle modalità previste dall’art.1 co. 634-635 della L. 23.12.2014 n. 190, le risultanze dell’esame dei dati acquisiti con riguardo alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e i versamenti d’imposta effettuati dal soggetto passivo IVA.
Quest’ultimo, qualora dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso da quello indicato nella Comunicazione, sarà informato dell’esito (con le modalità previste da un provvedimento che sarà emanato dall’Agenzia delle Entrate) in modo da consentirgli:
– di fornire i chiarimenti necessari, ovvero di segnalare all’Agenzia delle Entrate dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati;
– di versare l’imposta dovuta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative.
L’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
I dati delle liquidazioni trasmesse dal soggetto passivo IVA, i riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate e le eventuali comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenza fra i dati delle liquidazioni e i dati fattura o tra i primi e i versamenti effettuati, saranno messi a disposizione (si veda documento “Modalità di consultazione dei dati” allegato al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793):
– nel “Cassetto fiscale” del contribuente;
– nell’area “Consultazione” della piattaforma “Fatture e corrispettivi” accessibile previa autenticazione con le modalità previste (credenziali Entratel o Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici).
Le informazioni di cui sopra potranno essere consultate anche da un intermediario (art. 3 co. 3 del DPR 322/98) esplicitamente delegato. Le modalità di delega sono diverse a seconda dello strumento utilizzato per la consultazione dei dati:
- “Cassetto fiscale”: la delega all’intermediario è conferita con le modalità ordinarie (descritte nella sezione “Servizi online” > “Servizi fiscali” > “Servizi con registrazione” > “Cassetto fiscale” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
- area “Consultazione” della piattaforma “Fatture e corrispettivi”: la delega all’intermediario censito sui sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate è conferita attraverso le funzionalità di “Gestione deleghe Fatture e corrispettivi” nell’area autentica del sito dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo di revoca/delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto passivo e l’intermediario delegato possono incaricare altri soggetti alla consultazione, in nome e per conto propri, dei dati rilevanti ai fini IVA.
Sanzioni
L’omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
La suddetta sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) se il soggetto passivo IVA, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, effettua:
– la trasmissione della Comunicazione non presentata in precedenza;
– oppure la trasmissione corretta dei dati, a fronte di una precedente Comunicazione errata.