Le indicazioni obbligatorie dello scontrino
Il nuovo tracciato dei corrispettivi elettronici, versione 7.0 del 30 giugno 2020, prevede un elevato grado di dettaglio in ordine all’indicazione delle modalità di pagamento.
Da un lato vi è il decreto MEF 7 dicembre 2016 in materia di “Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi”.
L’articolo 2 del summenzionato decreto elenca puntualmente le caratteristiche del documento commerciale, il quale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
data e ora di emissione; |
numero progressivo; |
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente; |
numero di partita IVA dell’emittente; |
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC); |
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. |
l’indicazione richiesta, con riferimento al pagamento (che ben può assumere caratteristiche di rilievo con riferimento all’esigibilità dell’imposta, ex art. 6 D.P.R. 633/72), è quella dell’ammontare pagato, ma nulla viene richiesto in ordine alla specifica della modalità con la quale tale pagamento è avvenuto.
L’indicazione della modalità di pagamento: non è obbligatoria ma…
Tuttavia, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2020, avente ad oggetto il nuovo tracciato versione 7.0, espressamente prevede: “Il Registratore Telematico o Server RT, in particolare, deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture.
Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket e buoni fatturati a terzi e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento”.
Infine, il tracciato 7.0 prevede la distinta trasmissione del dato relativo al “Pagato Contanti” (campo 4.2.2.) e “Pagato Elettronico” (campo 4.2.3.).
Ciò nonostante, non si ravvedono gli estremi per l’applicazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, comma 2-quinquies, che prevede per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Questa sanzione, infatti, si applica laddove i corrispettivi, regolarmente documentati con il rilascio del documento commerciale e correttamente considerati ai fini della liquidazione IVA, non vengano trasmessi (o vengano trasmessi per importi difformi), mentre in questo caso si ipotizza un corretto invio dei corrispettivi, ma con un’indicazione errata limitatamente alla modalità di incasso.
Il punto dolente sono i controlli, e a tal proposito può risultare utile fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza (https://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/scontrini-e-ricevute-fiscali) ove, con riferimento al documento commerciale viene detto che lo stesso deve contenere i dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente; la partita IVA; l’ubicazione dell’esercizio; la dicitura “documento commerciale di vendita o prestazione”; la descrizione della merce acquistata; le aliquote IVA applicate (espresse in percentuale) o i “codici natura” in caso di operazione senza applicazione dell’IVA; il pagamento “contante” ed “elettronico”, il “non riscosso” e il “resto” (al fine di tracciare, in modo trasparente e completo, il dettaglio dell’operazione di incasso); la data e l’ora di emissione, il numero del documento; il numero del registratore telematico.
In sintesi, la norma (DM 7 dicembre 2016) non prevede tra gli elementi obbligatori del documento commerciale l’indicazione della tipologia di pagamento. Chiaro è, però, che si tratta di una informazione importante in caso di incrocio dati con i flussi bancari.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra considerato, si osserva che sempre la GdF precisa: “Inoltre, in calce al documento commerciale (almeno tre righe dopo il logotipo fiscale e il numero di matricola), può essere inserita una “appendice”, eventualmente distaccabile, nella quale l’esercente può riportare [n.d.r.: non deve] dati o immagini ritenuti utili per la propria attività (ad esempio, pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.)”.
Ne consegue che un’errata indicazione della modalità di pagamento non dovrebbe essere soggetta a
sanzione specifica, ma potrebbe portare a gravi conseguenze in caso di incrocio dati, sempre che la non corretta indicazione all’atto dell’emissione del documento commerciale non venga inquadrata dal soggetto verificatore come irregolare memorizzazione del corrispettivo; quest’ipotesi appare comunque remota perché in tal caso si applicherebbe l’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione pari al 90% dell’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, mentre in questo caso il corrispettivo sarebbe memorizzato e trasmesso, seppure con indicazione di un dato errato in ordine alla tipologia di flusso finanziario corrispondente.
Conclusioni
In sintesi – pur ritenendo non sanzionabile da un punto di vista squisitamente normativo l’apposizione non corretta del metodo di pagamento – l’aver indicato di default il pagamento in contanti, potrebbe dar adito ad una presunzione da parte dell’Agenzia, in seguito a verifica, di omissione di documento fiscale a fronte delle operazioni elettroniche di incasso che dovessero essere individuate mediante controllo incrociato con le società emittenti del servizio bancomat.