Ravvedimento delle rate omesse di avviso bonario

Come si effettua il ravvedimento operoso sulle rate non pagate di un avviso bonario rateizzato? Quali sono le sanzioni ed i codici tributo da utilizzare per regolarizzare la situazione?

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Una breve guida per capire in che modo effettuare il ravvedimento su rate omesse di un avviso di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

La notifica di una comunicazione di irregolarità, (il c.d. “avviso bonario“) può derivare a seguito di un controllo connesso ad una dichiarazione fiscale. In particolare, si tratta del:

  • Controllo automatico (ex articolo 36-bis DPR n. 600/73) o di
  • Controllo documentale (ex articolo 36-ter del DPR n. 600/73).

In ogni caso, la ricezione di uno di questi avvisi comporta sempre un’analisi legata ad individuare la validità della pretesa tributaria contenuta nell’avviso. Attraverso questa fase il contribuente ha la possibilità di capire se la pretesa tributaria è fondata, oppure se è necessario andare ad intervenire con lo strumento dell’autotutela.

Per quanto interessa ai nostri fini, una volta accertata e riconosciuta la validità della pretesa tributaria, il contribuente ha facoltà di regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento, tramite modello F24. Il pagamento riguarda l’imposta omessa oltre al versamento sanzioni ridotte e ai relativi interessi sul ritardato pagamento.

Il versamento di queste somme deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il pagamento avvenire in un unica soluzione, oppure con la rateazione (prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97), con la seguente modalità:

  • Massimo 6 rate trimestrali se l’importo è inferiore a 5.000 euro, oppure,
  • Con massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a tale soglia.

Affinché la dilazione sia accordata, la prima rata deve versata entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Questo termine di 30 giorni è sospeso dal primo agosto al 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater co. 17 del D.L. n. 193/16). Pertanto, nel caso in cui ci si avvalga della rateazione, è necessario prestare adeguata attenzione alla condizioni richieste per non perdere tale beneficio, vedendosi così disconoscere tutti gli importi versati con il passaggio automatico all’Agente della riscossione. E’ opportuno evidenziare anche che le disposizioni sulla dilazione operano anche per le somme liquidate dall’Agenzia delle Entrate in merito ai redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 1 co. 412 della Legge n. 311/04). Andiamo ad analizzare, adesso, cosa fare se ci siamo accorti di aver omesso il pagamento di una rata del rateizzo dell’avviso bonario.

Avviso bonario: decadenza dalla rateazione

DECADENZA RATEAZIONE DI UN AVVISO BONARIO
Gli effetti del tardivo/omesso pagamento delle rate di un avviso bonario sono disciplinati dall’art. 15-ter del DPR n. 602/73, secondo il quale il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva causa la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

L’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 prevede due modalità attraverso le quali il contribuente può incorrere nella decadenza dalla rateazione di un avviso bonario. Le due fattispecie sono le seguenti:

  • Mancato pagamento della prima rata del rateizzo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Questa condizione, ove verificata, non prevede la possibilità di essere sanata (tranne il caso del lieve inadempimenti, che indico nel paragrafo dedicato) pertanto, occorre prestare la massima attenzione alla data di notifica dell’avviso;
  • Mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla primaentro il termine di pagamento della rata successiva. Le rate hanno cadenza trimestrale, 90 giorni. Questo significa che si decade dalla rateazione, ad esempio, ne caso in cui la seconda rata non venga pagata, con ravvedimento operoso, entro la scadenza per il versamento della rata successiva (nell’esempio la terza rata).

Il verificarsi di una di queste due fattispecie comporta, per il contribuente, l’immediata decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario. Sul punto è opportuno ricordare che la decadenza dalla rateazione comporta l’automatica iscrizione a ruolo di tutte gli importi a debito non ancora versati. In pratica, il soggetto che non adempie ai versamenti rateali entro tali scadenze:

  • Perde irrimediabilmente la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% (applicate nell’avviso bonario) e
  • Perde il beneficio del pagamento dilazionato.

L’Agente della riscossione, in caso di decadenza della rateazione ha la possibilità, una volta decorsi 180 giorni dall’affidamento degli importi, di procedere all’emissione di una cartella di pagamento (con sanzioni amministrative in misura piena del 30%). La cartella di pagamento è in documento con il quale si comunicano al contribuente gli importi iscritti a ruolo gli importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Deve essere evidenziato che, comunque, rimane possibile, nel momento in cui viene notificata la cartella di pagamento, chiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/73, che, sino a 60.000 euro di debito, viene concessa in automatico.

Ravvedimento su rate omesse di avviso bonario

Nel caso in cui tu ti sia accorto di esserti dimenticato di effettuare il pagamento di una rata del rateizzo di un avviso bonario, devi prestare particolare attenzione alla tempistica. Come abbiamo visto, la rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In pratica, l’affidamento all’Agente della riscossione non è eseguito se il contribuente effettua il versamento della rata omessa attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso“. Il pagamento con ravvedimento per la sua validità deve avvenire entro il termine di pagamento della rata successiva (90 giorni dalla precedente). In caso di omesso versamento dell’ultima rata dell’avviso bonario, il ravvedimento è ammesso in un termine di 90 giorni.

In buona sostanza il ravvedimento operoso per sanare l’omesso versamento di rate dell’avviso bonario deve essere effettuato:

  • Entro il termine di pagamento della rata successiva;
  • In caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute o all’ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento posto al fine di porre rimedio ad errori o inadempimenti commessi dal contribuente. Il corretto perfezionamento della procedura del ravvedimento operoso richiede il rispetto di alcuni elementi, come il puntuale versamento delle somme dovute, pena la inammissibilità del rimedio e l’addebito delle sanzioni in forma piena previste dal sistema. In questo caso il puntuale perfezionamento del ravvedimento operoso assume una importanza maggiormente rilevante. Questo in quanto dalla correttezza del ravvedimento dipende il buon esito dell’intera pratica di rateazione.

Il ravvedimento va quindi predisposto e versato con la massima attenzione.

Il lieve inadempimento

Il legislatore attraverso l’articolo 15-ter del DPR n. 602/73, ha introdotto il concetto di lieve inadempimento. Si tratta di un istituto nato al fine di regolare le violazioni commesse dal contribuente durante la dilazione delle somme e la non punibilità degli inadempimenti di piccola entità.

Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:

  • Versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento. In pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade;
  • Versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro. L’omissione è reiterabile. Per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine.

In ogni caso, se rientrate in una delle fattispecie previste dal lieve inadempimento ricorda, che non sei decaduto dalla rateazione. Tuttavia, sei tenuto comunque sanare il ritardato versamento con ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso su rate omesse di avviso bonario

Per effettuare il ravvedimento operoso su rate omesse di un avviso bonario, il contribuente tenuto a:

  • Versare il tributo omesso utilizzando il modello F24;
  • Calcolare sanzioni e interessi in misura ridotta, in relazione al ritardo accumulato.
  • E’ possibile utilizzare la modalità di versamento tramite compensazione.

In relazione al ritardo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, la sanzione è così suddivisa:

  • 0,2% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni;
  • Per i giorni dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%;
  • Oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%.

Inoltre, devono essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale dello 5,00%, in vigore dal 2023. Con la Risoluzione n. 132/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento”

Riepilogo delle sanzioni per il ravvedimento operoso

Il calcolo della sanzione ridotta deve essere riferito alla sola componente tributo“(all’interno del codice tributo 9001). Mentre non deve essere considerata la quota parte degli interessi. Questo poiché i medesimi sono importi relativi al differimento delle somme (quota sempre riferita al codice 9001).

Diversamente, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002), non devono essere considerati nel ravvedimento. Tuttavia, essi devono comunque essere inseriti nel modello F24 ai fini della validità del versamento stesso del rateizzo. In termini pratici ti consiglio di applicare la sanzione ridotta con ravvedimento operoso all’intero importo originario. Questo specialmente nei casi in cui la differenza risulti assolutamente trascurabile. Laddove gli importi fossero di dimensioni “importanti”, invece, si ritiene corretto il calcolo sopra proposto. In tal senso, posso segnalare che l’approccio risulta condiviso da svariati uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Nella tabella seguente sono riportate le sanzioni applicabili con il ravvedimento operoso. Le sanzioni applicabili aumentano in relazione al tempo intercorso tra scadenza e regolarizzazione.

Termine effettuazione del ravvedimentoRiduzione sanzioniSanzione applicata
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento1/10 del 15%1,5%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento1/9 del 15%1,67%
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento1/8 del 30%3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento1/6 del 30%5%

Inoltre, nel modello F24 devono essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale del 5,00% dal 2023.

Codici tributo ravvedimento su rate omesse di avviso bonario

Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare. Questo in quanto sbagliando codice si rischia che ci venga disconosciuto l’intero pagamento. Infatti, in caso di errore l’Erario disconosce il versamento effettuato ed applica la sanzione intera. Resta salva la quota di imposta versata. Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliare fare effettuare dal tuo Commercialista di fiducia i calcoli del ravvedimento e la predisposizione del nuovo F24 del rateizzo che state pagando. In questo modo ti sarà più semplice evitare errori.

L’Amministrazione finanziaria con la pubblicazione della Risoluzione n. 132/E/2011 ha definito i codici tributo da utilizzare per effettuare il ravvedimento operoso su rate omesse di avviso bonario. I sotto indicati codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24. In particolare, deve essere riportato l’anno di riferimento del tributo omesso, riportato nell’avviso bonario che stai pagando.

codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:

  • Codice tributo 8929 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n 633/72- art. 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE“;
  • Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, Dlgs n 462/97 – INTERESSI“;
  • Codice tributo 8933 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – articolo 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE;
  • Codice tributo 1983 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI“.