Avviso dell’Autorità Doganale italiana (ADM) in merito agli strumenti di prova per le importazioni di prodotti siderurgici
Come noto, dal 30 settembre 2023 entrerà in vigore il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Regolamento (UE) 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato medesimo (art. 3 octies, paragrafo 1, lettera d).
In sintesi, saranno inclusi i seguenti prodotti:
- ferro, fili e barre di ferro;
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
- costruzioni e parti di costruzioni;
- serbatoi o recipienti;
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
- stufe e radiatori;
- oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
- qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.
All’atto dell’importazione l’operatore dovrà, pertanto, fornire la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo.
L’Attestazione dell’origine non russa dei prodotti siderurgici
Con l’avviso del 22 settembre 2023, l’autorità doganale italiana (ADM), allineandosi a quando già comunicato dalla Direzione Generale delle Dogane (GZD) della Germania, ha stabilito che, ai fini dell’attestazione dell’origine non russa dei prodotti siderurgici, possono essere presentati quali documenti idonei – oltre al Mill Test Certificate (MTC) come suggerito dalle FAQ della Commissione (punto 11) – le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita.
Nelle dichiarazioni doganali, l’esistenza della prova deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824.